Abstract a tema
XVII Congresso
Internazionale
di Riabilitazione Sportiva
e Traumatologia






Obiettivo comune:
recupero della funzione
S. Della Villa
Presidente Isokinetic
Network






Protocolli riabilitativi dopo chirurgia delle fratture dell’arto inferiore
F. Ponteggia
Università di Firenze e Perugia





Il recupero dello sportivo: dalla chirurgia alla riabilitazione. Riflessioni medico-legali
D. Vasapollo, L. Pieraccini





Il trattamento post-chirurgico dopo protesi monocompartimentale di ginocchio
M. Servadei





La riabilitazione dopo intervento
di ricostruzione del LC


M. Zanobbi





Il protocollo riabilitativo dopo riparazione
della spalla instabile

D. Creta





Protocollo riabilitativo dopo riparazione
artroscopica della cuffia dei rotatori

F. Danelon



Riabilitazione funzionale del ginocchio dopo trapianto di cartilagine
L. Boldrini [1], M. Bovienzo [1], L. Bathan [2], A. Gobbi [2]
[1] Centro di Riabilitazione Sportiva Isokinetic, Milano; [2] OASI Bioresearch Foundation, Milano





Diversi gradi di lavoro e velocità per l'articolazione del ginocchio con le pedane propriocettive amv
G. M. Straquadaneo


Event Preview
Doping genetico nello sport
a cura di T. Vola



Botta&Risposta
Interviste con:

Giorgio Galanti

Raffaele Russo

A cura della Redazione




Fratture occulte nello sport
G. Regis




I benefici cardiovascolari dell’esercizio fisico
G. Galanti, L. Stefani



Fratture vertebrali
da trauma: “un palloncino” come alternativa
al bisturi e al busto

T. Vola


7th annual advanced hands on “knee reconstruction course”, maggio 2008
di R. Vianello


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INSERZIONISTI
 
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Anno 8 - Numero 2 - 2008
IL MEDICO SPORTIVO
Periodico di aggiornamento scientifico e
professionale

XVII Congresso Internazionale di Riabilitazione Sportiva e Traumatologia

Il recupero dello sportivo: dalla chirurgia alla riabilitazione. Riflessioni medico-legali

D. Vasapollo, L. Pieraccini
Istituto Medicina Legale, Bologna
domenico.vasapollo@unibo.it

Dovendo portare un contributo sulle implicazioni medico-legali al recupero dello sportivo nella fase chirurgico-riabilitativa, ci preme segnalare sin da subito che l’argomento offre molteplici spunti di interesse. L’ortopedico, sia esso libero professionista che pubblico dipendente, al pari di tutti gli altri specialisti è sempre più frequentemente chiamato in giudizio perché il suo operato viene ritenuto errato e, di conseguenza, negli ultimi anni l’aumento delle richieste giudiziarie è sensibilmente aumentato in modo esponenziale.
È cambiato qualcosa, soprattutto a livello del rapporto medico-paziente, sia per una maggiore sensibilizzazione del paziente ai problemi della propria libertà ed autodeterminazione, sia per gli obblighi sempre maggiori nell’attività assistenziale, sia, infine, perché è insorta una specie di sfiducia nei confronti dei sanitari, ma soprattutto perché sempre più frequentemente i “mass media” riportano alla ribalta della cronaca esempi di malasanità. Esaminando nel dettaglio la responsabilità dell’ortopedico è possibile segnalare che essa può riguardare sia la fase pre-operatoria che quella intra e post-operatoria.
La prima richiede un’attenta valutazione dello stato anteriore e del rischio operatorio del paziente, la definizione del rapporto rischio/ beneficio, nonché un comportamento “ineccepibile” del sanitario nei diversi momenti della visita clinica (anamnesi, esame obiettivo, richiesta di esami laboratoristici e strumentali) e nella scelta della corretta profilassi antibiotica o anti-tromboembolica.
Nella seconda fase, quella operatoria, è necessaria un’analisi della tecnica chirurgica adottata, della modalità di esecuzione dell’intervento, dell’applicazione del tourniquet, oltre ad un attento studio sulla eventuale complessità dell’atto operatorio, in considerazione della possibilità di avvalersi di particolari condizioni giuridiche in caso di speciale difficoltà.
Per l’ultima fase, quella post-operatoria, è fondamentale l’analisi del comportamento del professionista in termini di assistenza medica e di profilassi farmacologica, un riconoscimento tempestivo delle complicanze (in ambito ortopedico le più frequenti sono le infezioni, le lesioni neurologiche, la trombosi venosa e la trombo-embolia) e la gestione dei tempi di recupero del paziente operato.
Ovviamente, mentre i primi due momenti sono di pertinenza esclusiva del chirurgo, nella fase post-operatoria le responsabilità, oltre che in capo al chirurgo, possono essere imputate agli altri professionisti che si occupano della riabilitazione del paziente: fisiatri e fisioterapisti.
A tale proposito infatti preme sinteticamente ricordare che il decreto interministeriale del 2 aprile 2001 “Determinazione delle classi delle lauree universitarie delle professioni sanitarie” (pubblicato nel S.O. n. 136 alla Gazzetta Ufficiale n. 128 del 5 giugno 2001), col quale si è provveduto a riconoscere e a “moltiplicare” le professioni sanitarie, non solo ha concesso un’autonomia propria delle varie figure professionali, compreso quella del fisioterapista, ma ha determinato in tal modo anche un’autonoma responsabilità degli stessi. Rinviando ad un precedente lavoro (Rivista di Diritto delle professioni sanitarie, 2, 73-81, 2003), ci preme in tale sede segnalare che le principali tematiche di responsabilità professionale riguardano il consenso informato, la cartella clinica, la difficoltà della prestazione sanitaria, l’obbligazione di mezzi– risultato, la gestione delle complicanze e la valutazione dell’errore.
A fronte di tali rilevanti argomenti, cui si rinvia per i dettagli alla letteratura di settore, emerge chiaramente l’importanza dell’abilità ed esperienza degli specialisti, requisiti che sono fondamentali per l’affidabilità della diagnosi, della terapia chirurgica e riabilitativa, soprattutto oggi che si assiste ad un notevole incremento del contenzioso giudiziario.
Da ultimo è doveroso precisare che in Italia, a differenza di altri Paesi, non esiste una regolamentazione specifica per la responsabilità professionale sanitaria, ma soltanto una normativa di carattere generale, mentre in altri paesi, quali ad esempio Germania o Spagna, è prevista una specifica condotta criminosa con articoli di legge che riguardano l’attività medica. Ci si auspica quindi un intervento legislativo mirante, quantomeno, alla depenalizzazione dell’atto medico. n

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