Giocare con il volano
…alle Olimpiadi: il Badminton

A. Gianfelici



Approccio semeiologico, strumentale e riabilitativo
al tennista con lesione
della cuffia dei rotatori

L. Pagano, R. Biondi

La parola al radiologo
Ossicalcificazioni intramuscolari circoscritte (OICPT) da traumi sportivi acuti

F. Rossi

La parola al radiologo
Il gomito del tennista

S. Dragoni, V. Candela

Trattamento della lesione
del legamento crociato anteriore (LCA) in giocatori
di basket con Ligatender

Ferdinando Priano

Trattamento della tendinopatia dell’achilleo con Ligatender, integratore alimentare
di micronutrienti essenziali

Umberto Zoppi

Tendinite cronica del tibiale posteriore negli sportivi: terapia fisica in confronto
al trattamento con un nuovo integratore di micronutrienti essenziali

Umberto Zoppi


Ruolo della terapia combinata in soggetti con compromissione del comparto articolare della caviglia e del tendine di Achille
Umberto Zoppi

XVIII Congresso Internazionale
di Riabilitazione Sportiva e Traumatologia

La cartilagine del ginocchio: strategie di cura nei pazienti sportivi dal trauma all’artrosi



Argomenti in Medicina dello Sport
Ruolo, funzione e responsabilità

M. Manara


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Anno 9 - Numero 1 - 2009
IL MEDICO SPORTIVO
Periodico di aggiornamento scientifico e
professionale

Ruolo, funzione e responsabilità
Massimo Manara
Medico Sociale AC Milan

Il ruolo del medico sociale è spesso un ruolo tenuto in poca considerazione dalle varie componenti istituzionali e non ma in realtà presenta una serie di risvolti assai complessi, ma soprattutto rappresenta il riferimento elettivo specifico per la salute dell’atleta.
A fianco di ogni atleta che pratica attività agonistica è importante che vi sia un medico dello sport che presenti sensibilità, attenzione, competenze specifiche e specialistiche per la valutazione del livello di funzionalità, del corredo sintomatico, del riscontro clinico, e del riscontro strumentale/di laboratorio dell’atleta stesso, a seconda degli aspetti generali e specifici della disciplina.
Un medico che quindi si trova di fronte a una serie di funzioni da assolvere che possono essere così elencate:
Il medico sociale è quindi in primis il garante della tutela della salute dell’atleta e vigila sull’osservanza delle leggi, delle norme federali concernenti la tutela sanitaria delle attività sportive e assicura l’effettivo assolvimento degli adempimenti sanitari.
Il medico sociale inoltre promuove tra gli atleti le opportune conoscenze delle norme di carattere sanitario, previene e controlla l’uso di trattamenti farmacologici o di altra natura finalizzati ad alterare le prestazioni psico-fisiche dell’atleta.Adotta le opportune forme di prevenzione sanitaria e sottopone a costante verifica lo stato di salute degli atleti.
Assicura avvalendosi dei Centri autorizzati o accreditati l’effettuazione periodica dei controlli e accertamenti prescritti dalla normativa vigente e provvede, svolgendo con il proprio ruolo con un’azione di prevenzione, valutazione, assistenza e counselling.


Il tutto per la stesura della Cartella clinica.
La Cartella clinica è un documento o un insieme di documenti nei quali viene registrato dal medico un insieme eterogeneo di informazioni.
Strumento di lavoro indispensabile, costituisce la registrazione delle notizie riguardanti l’atleta ed è il mezzo più fedele per documentarne l’andamento delle condizioni psico-fisiche.
Deve essere veritiera cioè riportare fatti constatati personalmente dal sanitario o di cui si riporta la fonte (riferiti dall’interessato o desunti da altri pareri medici) senza apportare correzioni o cancellature a quanto scritto in precedenza.
È possibile aggiungere dati o precisare fatti in un momento successivo solo se si indica il momento in cui si registrano tali annotazioni ed i fatti e le attestazioni di scienza che in essa figurano hanno rilevanza giuridica.
La cartella clinica riveste un ruolo importante nella valutazione della eventuale colpa professionale ed in ogni causa penale o civile che coinvolga l’operato di uno o più medici la cartella nelle sue componenti: anamnesi, esame obiettivo, esami di laboratorio e strumentali, consulenze, consenso ai trattamenti, elenco dei farmaci somministrati, registrazione degli adempimenti previsti da leggi o regolamenti etc... rappresenta il documento fondamentale su cui si basa la valutazione dei periti e del giudice in caso di vertenze.
In caso di contestazione dell’operato del medico la cartella serve a ricostruire le circostanze del momento, tipo e motivazioni dell’assistenza prestata.


Una compilazione insufficiente può condurre a una ricostruzione a posteriori diversa da quella realmente verificatasi e di conseguenza ad una errata attribuzione di colpe.
Dalla cartella si dovrebbe capire l’iter della malattia e la ragione delle scelte diagnostiche e terapeutiche fatte.
Non si deve pensare che una cartella incompleta, ostacolando la ricostruzione dell’iter possa aiutare a nascondere eventuali errori perché una carenza di precisione è considerato il primo indizio sfavorevole sulla correttezza del medico.
Se ben compilata la cartella è un ottimo strumento per la difesa dell’operato del medico, per cui compilarla bene è un obbligo, ma anche un sicuro vantaggio per il medico.
È un atto estremamente riservato, soggetto quindi alle norme del segreto professionale e della privacy.
Il moderno diritto alla “privacy” inteso come diritto dell’individuo ad esercitare un controllo sul flusso delle informazioni che lo riguardano ingloba l’interesse sotteso alla tutela del Segreto Professionale e cioè la volontà di non far conoscere a terzi le informazioni personali rivelate al professionista al fine di ottenere la prestazione.
Questo diritto è ben dimostrabile grazie alla legislazione sulla Privacy cioè la L. 675/96, il Testo Unico 196/ 2003 e gli altri decreti legislativi e regolamenti successivi, che non hanno apportato modifiche ai principi e alle norme sul segreto professionale, ma hanno definito con rigore le modalità per il trattamento e l’anonimato dei dati personali, e particolarmente dei “dati sensibili” tra cui sono i dati personali idonei a rivelare lo stato di salute (art 22 L.675/96), garantendo che il trattamento “si svolga nel rispetto dei diritti, delle libertà fondamentali, nonché della dignità delle persone fisiche, con particolare riferimento alla riservatezza e all’identità personale” (art. 1 L 675/96).
A tal proposito gli adempimenti per il medico sono legati all’informazione esauriente agli interessati sulle finalità e le modalità del trattamento dei dati, che devono essere pertinenti e non eccedenti rispetto alle finalità per le quali sono stati raccolti, ed i diritti che l’interessato può esercitare.
Devono essere adottate le misure fisiche, logiche e organizzative a tutela della riservatezza, sicurezza e integrità dei dati. (esempi: custodia sotto chiave, limitazione dell’accesso ai locali, salvataggio dei dati, uso di parole chiave etc…) e nei casi in cui è richiesto deve essere chiesto e ottenuto il consenso degli interessati al trattamento.
Inoltre secondo il Codice di Deontologia Medica il medico deve mantenere il segreto su tutto ciò che gli è confidato o di cui venga a conoscenza nell’esercizio della professione e la morte del paziente non esime il medico dall’obbligo del segreto.
Per rivelazione di segreto professionale, secondo l’Art.622 del Codice Penale, si intende chiunque avendo notizia, per ragione del proprio stato o ufficio, o della propria professione o arte, di un segreto, lo rivela, senza giusta causa, ovvero lo impiega a proprio o altrui profitto, è punito, se dal fatto può derivarne nocumento.
Il medico ha comunque dei margini per muoversi senza incappare nell’illegalità.
Può informare i suoi collaboratori del segreto professionale: la rivelazione è ammessa ove motivata da una giusta causa come nelle:

1) cause legali quali disposizioni di legge che impongono il dovere di informativa (denunce, referti, rapporti ,certificazioni, perizie, consulenze tecniche, arbitrati o visite fiscali)
2) norme scriminative che escludono la punibilità (consenso del titolare, caso fortuito o forza maggiore, costrizione con violenza, errore, inganno, stato di necessità) e nello stato di necessità (sempre che il fatto sia proporzionato al pericolo)
3) cause sociali per le quali non esistono norme precise in merito, ma motivazioni di ordine etico-sociale che al diritto dell’individuo contrappongono valori e interessi diversi ugualmente tutelati dal diritto (interesse della collettività).
Si può così inquadrare quanto diventi importante la responsabilità professionale del medico sociale che in termini giuridici rappresenta l’onere del professionista di rispondere in sede penale, civile o disciplinare di un danno arrecato a terzi a causa di un suo comportamento illecito colposo o doloso.
In sede di responsabilità penale gli elementi costitutivi sono rappresentati dall’errore professionale, per dolo o per colpa, il danno alla persona ed il nesso di causa tra errore e danno.
In particolare la colpa può essere specifica (inosservanza di leggi, regolamenti, ordini, discipline) o generica (imperizia, imprudenza negligenza), può derivare da un’azione o da un omissione e ha carattere sanzionatorio, cioè punitivo ed è personale.
Così come diventa gravosa la responsabilità per difetto di consenso informato alla luce delle leggi elencate.
Allo stesso tempo il Medico Sociale deve tener conto della responsabilità civile che scaturisce da norme del codice civile che sanciscono il diritto al risarcimento del danno.
Qualunque fatto, doloso o colposo che cagiona un danno ingiusto ad altri obbliga che ha commesso il fatto a risarcire il danno (il paziente deve provare colpa, danno e nesso causale).
In questo caso si deve distinguere tra una responsabilità extracontrattuale ed una responsabilità contrattuale (art. 1218 – 1176 c.c.), quando il debitore (Medico Sociale) non esegue esattamente la prestazione dovuta.
Ma ancor di più il Medico Sociale deve tener conto della responsabilità indiretta visto il normale svolgersi di attività di equipe ove ciascuno risponde dei compiti affidati, ma la
responsabilità è del capo equipe che ha dovere di controllo e sorveglianza (la responsabilità del capo esclude la responsabilità dei componenti solo se situazione imprevista, decisione unilaterale del capo come direttiva vincolante per gli altri, il collaboratore però ove ritenga che le direttive comportino rischi per l’atleta è tenuto ad esprimere il proprio dissenso) e di intervenire se constata errori di condotta di altri membri (concorso di colpa).
Un esempio classico di quanto detto è rappresentato dal Doping.
In Italia la tutela sanitaria delle attività sportive e della lotta contro il doping è disciplinata dalla Legge 14 dicembre 2000, n. 376 “Tutela sanitaria delle attività sportive. Divieto di doping”.
Le novità principali della legge sono:
1) la definizione di doping (farmaci o sostanze nonchè pratiche mediche per alterare le condizioni psico-fisiche e le prestazioni agonistiche e quelle sostanze o pratiche dirette a modificare i risultati dei controlli).
2) le condanne (per chi somministra e per chi assume) fino a tre anni di reclusione (che possono diventare anche di più se insorgono danni effettivi per la salute) come pene principali ed inoltre sanzioni accessorie quali interdizione temporanea o permanente dall’attività sportiva o sanitaria rispettivamente per chi assume e chi somministra le sostanze vietate.
Ne deriva che il medico e l’atleta vengono messi sullo stesso piano, con la differenza che il primo deve anche tener conto del proprio ruolo e degli obblighi che ne derivano, come il rispetto del Codice di Deontologia Medica.
Infatti, ai fini della tutela della salute, il medico non deve consigliare, prescrivere o somministrare trattamenti farmacologici o di altra natura finalizzati ad alterare le prestazioni psico-fisiche correlate ad attività sportiva a qualunque titolo.

Conclusioni

Da tutto ciò risulta chiaro che nel suo lavoro il Medico Sociale, prima di tutto uomo di campo, può trovare anche dei momenti di divertimento, gioia e tristezza legati ai risultati dei propri atleti e del proprio lavoro ma che sono solo una parte di tutto un sistema molto complesso che ha, dietro le quinte dei campi, delle televisioni e degli spogliatoi, una organizzazione lavorativa ed una competenza che non può lasciare spazio ad errori che, come abbiamo visto, possono avere conseguenze spiacevoli. ■

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